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Statuto ANISC

TITOLO I – GENERALITÀ

Art. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
1.1 È costituita l’associazione denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA SENOLOGI CHIRURGHI” o, in forma abbreviata, “A.N.I.S.C.” (di seguito, l’“Associazione”).
1.2 L’Associazione a sede a Bologna, in via Via Andrea Costa 202/6.
1.3 La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato ed è regolata dall’atto costitutivo e dal presente Statuto. L’Associazione ha carattere scientifico ed è priva di scopo di lucro (“not for profit”).
1.4 Delegazioni, uffici, sezioni e/o rappresentanze potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di rappresentanza, promozione, sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all’Associazione stessa.

Art. 2 – AUTONOMIA E INDIPENDENZA DELL’ASSOCIAZIONE E DEI LEGALI RAPPRESENTANTI
2.1 L’Associazione persegue gli scopi previsti all’art. 4 in modo autonomo e indipendente.
2.2 L’Associazione non esercita attività imprenditoriali né vi partecipa, ad eccezione di quelle svolte nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
2.3 I legali rappresentanti dell’Associazione si attengono ai requisiti di autonomia e indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, al pari di quanto indicato per l’Associazione ai due precedenti commi.

Art. 3 – ESCLUSIONE DI FINALITÀ SINDACALI
3.1 L’Associazione non persegue né attua, direttamente o indirettamente, la tutela sindacale degli Associati, essendo ciò espressamente escluso dalle finalità istituzionali come previsto all’art. 4.

Art. 4 – SCOPI, ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE
4.1 L’Associazione è libera, apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro, non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente, e non riconosce retribuzioni per le cariche sociali che, infatti, sono conferite e svolte a esclusivo titolo gratuito; per le cariche associative, compresi legali rappresentanti, amministratori e promotori, è prevista la dichiarazione e la regolazione di eventuali conflitti di interesse, nonché l’assenza di sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alle attività dell’Associazione.
4.2 L’Associazione ha lo scopo di perseguire, nell’ambito della professione sanitaria di chirurgia generale, plastica e ricostruttiva e, più precisamente, nello specifico settore della Senologia e Chirurgia Senologica, la promozione dei diritti dei malati e della cultura medico-scientifica e dell’assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria.
4.3 Nel perseguimento dei propri scopi, l’Associazione svolge le seguenti principali attività istituzionali:

  • attività di promozione e tutela dei diritti del malato e delle persone fragili e, in particolare, del diritto alla salute dei soggetti bisognosi di cure nei diversi aspetti, ivi compresi il settore sanitario, ambientale, alimentare e degli ambienti di lavoro, dello sviluppo dei diritti e dei doveri del cittadino disagiato e dell’utente della sanità ai diversi livelli istituzionali e politici, della presa di coscienza del diritto alla salute in termini di vera solidarietà;
  • interventi in sede locale e nazionale contro le prassi e le forme di pubblica gestione della salute che possono vanificare le leggi in materia di prevenzione e cura dei tumori della mammella, sostenendo i diritti degli ammalati e assistendoli nelle strutture pubbliche e private a ciò deputate;
  • educazione sanitaria e, in particolare, organizzazione o concorso all’organizzazione di corsi di formazione, stage, anche internazionali, e scambi culturali, nonché più in generale organizzazione o gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura medica e sanitaria con particolare attenzione allo specifico settore della Senologia e Chirurgia Senologica;
  • iniziative finalizzate al riconoscimento della Chirurgia Senologica come attività specifica che richiede un proprio iter formativo nell’ambito del corso di specializzazione in Chirurgia, nonché della figura del Chirurgo Senologo come figura professionale dedicata al trattamento chirurgico delle patologie della mammella e come punto di riferimento del paziente dall’immediato periodo pre-operatorio e fino all’inizio delle terapie post-chirurgiche;
  • iniziative volte all’ottimizzazione della integrazione del Chirurgo Senologo con le altre figure professionali coinvolte nel percorso diagnostico terapeutico assistenziale, che concorrono alla formazione e al funzionamento del Centro di Senologia (Breast Unit);
  • promozione della istituzione di Centri di Senologia nell’ambito multidisciplinare assieme agli altri specialisti dedicati alla Senologia, sulla base di specifici requisiti organizzativi e di risultato, stabiliti a livello nazionale e internazionale;
  • elaborazione e concorso alla elaborazione e alla diffusione di indicazioni scientifiche e di linee guida nel campo della Chirurgia Senologica allo scopo di standardizzare e ottimizzare l’utilizzo delle risorse diagnostiche e terapeutiche;
  • vigilanza e verifica che all’interno dei centri di senologia il trattamento chirurgico della patologia mammaria sia eseguito secondo le linee guida nazionali e internazionali più accreditate;
  • facilitazione dei rapporti interpersonali fra i cultori della materia;
  • azione di lobby per la istituzione, a livello ospedaliero e universitario, delle U.O. di Chirurgia Senologica;
  • acquisizione di suggerimenti, indicazioni, segnalazioni sul funzionamento o non funzionamento del sistema socio-sanitario e in generale su tutto ciò che possa aiutare a migliorare nei soggetti bisognosi di cure la prevenzione, diagnosi, terapia e assistenza al fine di promuovere istanze, petizioni e/o altro agli organi istituzionali preposti al governo ed alla legislazione in merito al sistema socio-sanitario.

4.4 Nel perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà, inoltre:

partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’Associazione;

cooperare anche con altre associazioni, enti, imprese sociali e organismi su scala locale, nazionale e internazionale;

amministrare e gestire i beni dalla stessa posseduti o di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria;

svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità.

4.5 L’Associazione può svolgere altre attività, anche diverse da quelle sopra indicate, solo se necessarie per il perseguimento degli scopi sopra indicati e/o per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di formazione continua, in totale autonomia amministrativa e gestionale dell’Associazione e dei suoi rappresentati legali e non legali, ferma restando l’esclusione dell’esercizio di attività imprenditoriali o della partecipazioni a esse, a eccezione di attività svolte nel programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). È ammesso il supporto anche economico gratuito a favore dell’Associazione da parte di strutture, enti, fondazioni, altre associazioni e sono ammessi contributi gratuiti di Soci o enti pubblici o privati o industrie farmaceutiche, elettromedicali e di dispositivi medico-chirurgici, in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per l’ECM e dalle normative vigenti.

Art. 5 – VALORI DI DEMOCRATICITÀ E TRASPARENZA
5.1 L’Associazione persegue gli scopi indicati conformando le proprie attività a: (i) principi e valori di democraticità, peculiarmente con riferimento alla massima partecipazione dei Soci all’attività e alle decisioni dell’ente, nonché alle elezioni degli Organi statutari, che avverranno con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo; (ii) principi di trasparenza, peculiarmente con riferimento a adeguate forme di pubblicità sia all’interno della vita associativa sia all’esterno tramite pubblicazione.
5.2 La trasparenza è attuata con pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Associazione, dell’attività scientifica svolta, dei Bilanci preventivi e consuntivi e degli incarichi retribuiti, ferma restando l’esclusione di ogni retribuzione per le cariche statutarie.

TITOLO II – SOCI

Art. 6 – I SOCI
6.1 L’Associazione si compone di un numero illimitato di associati (detti “Associati” o anche “Soci”). Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili: il versamento della quota di iscrizione e della quota associativa annua non conferisce alcun diritto sul patrimonio o sul fondo comune dell’Associazione. La domanda di ammissione quale Associato, formulata in forma scritta, va indirizzata al Consiglio Direttivo e deve recare la dichiarazione di soddisfare i requisiti richiesti, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi con l’Associazione o con gli scopi associativi, di condividere le finalità dell’Associazione e di impegnarsi a osservare il presente Statuto e i regolamenti interni ove esistenti. L’ammissione dei richiedenti è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata al versamento della quota di iscrizione all’atto dell’ammissione. L’ammissione dei Soci viene comunicata ai richiedenti e annotata nel Registro degli Associati. Avverso il diniego motivato di iscrizione, i richiedenti possono ricorrere al Collegio dei Probiviri, la cui decisione non potrà essere impugnata.
6.2 Soci ordinari. Requisito per l’iscrizione all’Associazione come Soci ordinari è lo svolgimento, anche in qualità di specializzandi, di attività di Senologia e/o Chirurgia Senologica negli Istituti Universitari, negli Ospedali nazionali, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) o presso strutture private convenzionate o non convenzionate, ovvero attività lavorativa nel settore che l’Associazione rappresenta. L’Associato ordinario che porti la sua residenza fuori dall’Italia mantiene la qualifica di Associato, ma si tramuterà in Socio corrispondente.
6.3 Soci fondatori. Sono Soci fondatori coloro, tra i Soci ordinari, che hanno partecipato all’atto di costituzione dell’Associazione.
6.4 Soci aggregati. Possono essere nominati Soci aggregati i cultori di altre discipline mediche che si interessino di Senologia e/o di Chirurgia Senologica.
6.5 Soci corrispondenti. Possono essere nominati Soci corrispondenti, nazionali o stranieri, Senologi e/o Chirurghi Senologici non residenti in Italia.
6.6 Soci onorari. Possono essere nominati Soci onorari persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione o abbiano particolari benemerenze per essersi particolarmente distinti nella Senologia e/o Chirurgia Senologica. I Soci onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea dei Soci. Essi sono esonerati dall’obbligo di versare la quota di iscrizione e quella associativa annuale.
6.7 Soci sostenitori. Il Consiglio Direttivo, inoltre, può accogliere l’adesione di Soci sostenitori che, pur non avendo i requisiti di cui ai paragrafi da 6.2 a 6.6, forniscono un sostegno economico alle attività dell’Associazione.
6.8 Solo i Soci ordinari (inclusi i Soci fondatori) hanno diritto di voto in Assemblea.
6.9 I Soci ordinari (inclusi i Soci fondatori) usufruiscono di tutti i servizi dell’Associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell’Associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi associativi, possono consultare, previa richiesta, gli atti, i Registri e i Libri dell’Associazione. Tutte le attività prestate dagli Associati sono prevalentemente gratuite.

Art. 7 – STATUS DI SOCIO
7.1 Tutti i Soci (eccezion fatta per i Soci onorari) sono tenuti al versamento della quota di iscrizione e della quota associativa annua.
7.2 Solo i Soci ordinari (inclusi i Soci fondatori) godono di elettorato attivo e passivo negli Organi dell’Associazione, alle condizioni di seguito disciplinate.
7.3 È esclusa ogni retribuzione delle cariche sociali. È consentito unicamente il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento di compiti statutari, previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e successivamente documentate.

Art. 8 –ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOCI
8.1 La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione e decesso.
8.2 Recesso. Ogni Associato può recedere dall’Associazione, in qualunque momento e senza oneri, fermo restando quanto previsto dal presente Statuto e, in particolare, l’espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell’Associazione.
8.3 Esclusione. L’esclusione dell’Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, che provvede a darne comunicazione all’interessato. In particolare, può essere escluso dall’Associazione il Socio non in regola nel versamento della quota di iscrizione e/o di quella associativa annua, che non provveda entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla richiesta di pagamento da parte dell’Associazione. Può altresì essere escluso il Socio che (i) non sia più in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del presente Statuto, in base ai quali la domanda di ammissione era stata accolta, oppure che (ii) per il suo comportamento si renda indegno di far parte dell’Associazione o ne leda l’immagine e il buon nome professionale e istituzionale, o, infine, (iii) tenga una condotta incompatibile con i doveri di buoni rapporti di colleganza con gli altri Soci e di collaborazione con gli organi associativi.
8.4 Decesso. La posizione di Associato non è ereditabile e, pertanto, in caso di decesso dell’Associato, i suoi eredi non entrano a far parte dell’Associazione.
8.5 L’Associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota di iscrizione né di quella associativa annua né ha alcun diritto sul patrimonio o sul fondo comune dell’Associazione. Lo stesso dicasi per gli eredi dell’Associato defunto.
8.6 Gli Associati non possono entrare a far parte di altre associazioni, società, enti o sodalizi in genere che siano dichiarati dal Consiglio Direttivo in contrasto con i fini dell’Associazione. Gli Associati devono inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l’affidamento che l’Associazione ripone nella loro attitudine personale e professionale a partecipare all’attività sociale e al conseguimento degli scopi sociali. Gli Associati sono tenuti a osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che, nell’ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi associativi.

Art. 9 PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
9.1 Il patrimonio dell’Associazione è formato:
1. dal contributo straordinario effettuato dagli Associati fondatori al momento della costituzione;
2. dalle quote di iscrizione versate al momento dell’ammissione dagli Associati;
3. dalle quote associative annue versate periodicamente dagli Associati, incluse le quote non rimborsate agli Associati receduti o esclusi e quelle non rimborsate agli eredi degli Associati defunti;
4. dai fondi per lo sviluppo scientifico o tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento delle strutture dell’Associazione;
5. da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
6. da qualunque altro introito (erogazioni, donazioni e lasciti testamentari, con beneficio di inventario, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo Statuto) che qualsiasi persona, Socio o estraneo, o enti e/o società legalmente esistenti effettuino per la promozione dei fini dell’Associazione.
9.2 Il patrimonio serve ad agevolare e a permettere il raggiungimento degli scopi dell’Associazione e da esso potranno essere prelevate quote nell’entità stabilita dal Consiglio Direttivo, che deciderà sulla loro migliore utilizzazione, nel rispetto della massima trasparenza.

TITOLO III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 10 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
10.1 Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Segretario (se nominato);
e) il Tesoriere (se nominato);
f) il Comitato Tecnico Scientifico;
g) il Collegio dei Probiviri.
È prevista inoltre la nomina di un Revisore dei Conti.
10.2 Gli organi elettivi dell’Associazione hanno durata limitata, per il tempo previsto negli articoli seguenti. Le elezioni alle cariche sociali si svolgono nell’osservanza dei principi di elezione democratica con votazione a scrutinio segreto.
10.3 Sono esclusi dall’eleggibilità alle cariche sociali coloro che abbiano conflitti di interesse con l’Associazione o con gli scopi associativi o abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione. Pertanto, i Soci, al momento di candidarsi a qualsiasi carica sociale, sottoscrivono idonea dichiarazione sull’assenza di motivi ostativi all’eleggibilità, con particolare riferimento (i) a eventuali conflitti di interesse con l’Associazione o con gli scopi associativi e (ii) a eventuali sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alle attività dell’Associazione. Nel caso di insorgenza di conflitto di interessi o di sentenza di condanna passata in giudicato in pendenza di carica sociale, il Socio eletto è tenuto a comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo per la deliberazione in merito all’eventuale decadenza.

Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI
11.1 L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione. È costituita da tutti i Soci ordinari (inclusi i Soci fondatori), che si esprimono esercitando il proprio diritto di voto nell’ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto. Possono parteciparvi anche i Soci diversi da quelli ordinari, ma senza diritto di voto.
11.2 L’Assemblea dei Soci:

  • delibera sui principi e sugli indirizzi generali dell’Associazione;
  • discute e approva il programma e la relazione annuale del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
  • approva il Bilancio preventivo annuale;
  • approva il Bilancio consuntivo annuale, accompagnato dalla relazione del Revisore dei Conti;
  • approva l’ammissione di Soci onorari proposte dal Consiglio Direttivo;
  • elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri e nomina il Revisore dei Conti;
  • delibera sull’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi associativi;
  • delibera la decadenza dei membri del Consiglio Direttivo per conflitto di interesse o per altri motivi, ferma restando la facoltà di ricorso da parte dell’interessato al Collegio dei Probiviri;
  • approva eventuali regolamenti interni;
  • delibera le modifiche allo Statuto e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  • ratifica le deliberazioni adottate d’urgenza dal Consiglio Direttivo in materia di competenza dell’Assemblea.

11.3 L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno in occasione dell’approvazione del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo e in ogni altra occasione in cui sia ritenuto opportuno e, comunque, su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto. La convocazione avviene in forma scritta e senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a fornire prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario (compresa la posta elettronica ordinaria, con conferma di lettura), con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto all’adunanza e, in caso di urgenza, di almeno 7 (sette) giorni rispetto all’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. È costituita da tutti i Soci ordinari (inclusi i Soci fondatori) che, in regola con il pagamento della quota di iscrizione e della quota associativa annua, risultano iscritti nel Registro degli Associati. Ogni Socio ordinario (inclusi i Soci fondatori) in regola con i pagamenti ha diritto a un voto e può rappresentare per delega scritta non più di un altro Socio. Sono consentiti l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità dell’Associato che partecipa e vota e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati; nelle delibere aventi ad oggetto l’elezione degli organi associativi, l’intervento e l’esercizio del diritto di voto mediante mezzi di telecomunicazione sono consentiti solo qualora i mezzi di collegamento utilizzati siano in grado di assicurare la votazione a scrutinio segreto.
11.4 L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti gli Associati.
11.5 L’Assemblea rappresenta uno dei momenti fondamentali della partecipazione dell’Associato alla vita associativa e, in particolare, all’organizzazione e alla programmazione della attività associativa, nonché momento di confronto in cui il singolo Associato può presentare le proprie osservazioni e le proprie idee agli altri Associati.
11.6 L’Assemblea ordinaria delibera su tutte le materie diverse dalla modifica dello Statuto e dallo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione. Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con l’intervento, anche per delega, di almeno metà degli Associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.
11.7 L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione. Per la modifica dello Statuto, l’Assemblea delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati aventi il diritto di voto e, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto. In ogni caso non possono essere apportate modifiche statutarie che portino a snaturare la connotazione tipica dell’Associazione, venendo a stravolgere le finalità sostanziali della stessa. Per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea delibera, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi il diritto di voto.
11.8 L’Assemblea è Presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest’ultimo, da altra persona designata dall’Assemblea stessa. In caso di assenza del Segretario, colui che presiede l’adunanza designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO
12.1 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da sette a quindici membri, eletti dall’Assemblea dei Soci, nel rispetto dei seguenti criteri: possono far parte del Consiglio Direttivo soltanto Soci ordinari (inclusi i Soci fondatori), un rappresentante degli specializzandi e, di diritto, il Presidente uscente.
12.2 I Consiglieri durano in carica due anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Possono essere rieletti dall’Assemblea e svolgono la loro attività in favore dell’Associazione a titolo gratuito. Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare nel corso dell’esercizio, purché rimanga in carica la maggioranza dei Consiglieri eletti dall’Assemblea, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione con la cooptazione di altri membri, che resteranno in carica sino alla successiva Assemblea, la quale potrà confermarli o sostituirli; i Consiglieri così nominati dureranno in carica fino alla decadenza del resto del Consiglio Direttivo.
12.3 Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri un Presidente e può nominare un Vice Presidente.
12.4 Il Consiglio Direttivo svolge ogni compito affidatogli dal presente Statuto o dall’Assemblea. Esso dispone di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire delegazioni, uffici, sezioni e/o rappresentanze o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni, modifica e chiusura di rappresentanze sedi secondarie.
12.5 Il Consiglio, in particolare, in via non esaustiva:

  • formula il programma e la relazione annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • predispone annualmente il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea (quest’ultimo, unitamente alla relazione scritta del Revisore dei Conti);
  • propone all’Assemblea eventuali regolamenti interni e le relative modifiche;
  • propone all’Assemblea le modifiche allo Statuto;
  • stabilisce l’entità della quota di iscrizione e della quota associativa annua;
  • esamina le domande di iscrizione dei nuovi Soci, ne delibera l’accettazione o il rigetto e ne riferisce all’Assemblea; in caso di rigetto, almeno un quinto dei presenti all’Assemblea, nella prima seduta successiva, può chiedere al Consiglio medesimo il riesame della domanda di iscrizione rigettata, ferma restando la facoltà di ricorso da parte dell’interessato al Collegio dei Probiviri;
  • delibera l’esclusione dei Soci e ne riferisce all’Assemblea, ferma restando la facoltà di ricorso da parte dell’interessato al Collegio dei Probiviri;
  • delibera la decadenza degli eletti alle altre cariche sociali per conflitto di interesse o per altri motivi; almeno un quinto dei presenti all’Assemblea, nella prima seduta successiva, può chiedere al Consiglio medesimo il riesame della delibera di decadenza, ferma restando la facoltà di ricorso da parte dell’interessato al Collegio dei Probiviri;
  • decide la costituzione di Gruppi di studio nominandone i componenti, fissandone il campo d’azione e coordinandone l’attività;
  • nomina il Comitato Tecnico Scientifico, in conformità a quanto disposto nel prosieguo;
  • approva le linee guida nel campo della Chirurgia Senologica finalizzate a standardizzare e ottimizzare l’utilizzo delle risorse diagnostiche e terapeutiche, predisposte dal Comitato Tecnico Scientifico;
  • cura che venga data la più ampia diffusione alle attività scientifiche e formative dell’Associazione attraverso la loro pubblicazione sul sito web dell’Associazione, con aggiornamento costante;
  • acquisisce le specifiche consulenze necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

12.6 Il Consiglio Direttivo, ove ritenuto opportuno, designa un Tesoriere e/o un Segretario. Il Consiglio Direttivo può delegare con propria deliberazione parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri. Consiglio Direttivo può nominare direttori, institori e procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina.
12.7 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l’opportunità, oppure su richiesta di almeno tre membri, in forma scritta e senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a fornire prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario (compresa la posta elettronica ordinaria, con conferma di lettura), con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’adunanza e, in caso di urgenza, di almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per l’adunanza.
12.8 Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Sono consentiti l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in seno al Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità del membro che partecipa e vota e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri; nelle delibere aventi ad oggetto l’elezione di organi associativi, l’intervento e l’esercizio del diritto di voto mediante mezzi di telecomunicazione sono consentiti solo qualora i mezzi di collegamento utilizzati siano in grado di assicurare la votazione a scrutinio segreto.
12.9 I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dalla carica.

Art. 13 – PRESIDENTE
13.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo riveste anche il ruolo di Presidente dell’Associazione, esercita i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell’Associazione. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e può essere rieletto per non più di un secondo mandato consecutivo. Egli ha la legale rappresentanza dell’Associazione e cura l’osservanza dello Statuto. Egli, in particolare:

  • cura, potendo sottoscrivere accordi, contratti, convenzioni e documenti in genere in nome e per conto dell’Associazione, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione, sottoscrive gli atti, con potere di delega ad altro membro del Consiglio Direttivo;
  • ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, anche nominando avvocati, procuratori, consulenti, arbitri e mediatori;
  • cura il funzionamento amministrativo dell’Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegatigli dal Consiglio;
  • tiene i rapporti con le altre associazioni o società scientifiche e/o tecnico-scientifiche e con le Autorità sanitarie;
  • provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilendone l’ordine del giorno e iscrivendo tra gli argomenti anche quelli richiesti con motivazione formale dai singoli Consiglieri, ne regola e modera le adunanze, prende atto delle votazioni e ne cura la verbalizzazione con l’ausilio di un segretario;
  • convoca l’Assemblea dei Soci, sia essa ordinaria o straordinaria, e ne presiede le adunanze.

13.2 Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest’ultimo in caso di sua assenza o temporaneo impedimento.

Art. 14 – SEGRETARIO – TESORIERE
14.1 Il Segretario può essere nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, nell’ambito dei Soci ordinari (inclusi i Soci fondatori); dura in carica per due anni e può essere confermato per un solo ulteriore mandato, anche non consecutivo. Coadiuva il Presidente nell’organizzazione dell’attività dell’Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci e, d’intesa con il Presidente, a sottoporli alla sua approvazione nell’adunanza successiva, cura la tenuta dei Libri associativi. Egli tiene la corrispondenza ordinaria, cura la pubblicazione degli atti dell’Associazione, informa il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sulle questioni di maggior rilievo e cura l’esecuzione di ogni altro incarico contemplato nello Statuto.
14.2 Il Tesoriere può essere nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, nell’ambito dei Soci ordinari (inclusi i Soci fondatori); dura in carica per due anni e può essere confermato per un solo ulteriore mandato, anche non consecutivo; egli cura la tenuta dei libri contabili, fatture, estratti bancari e tutto quanto attiene alla parte contabile. Il Tesoriere verifica l’avvenuto pagamento delle quote di iscrizione e delle quote associative annuali; effettua i pagamenti su disposizione del presidente.

Art. 15 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
15.1 Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da tre membri di comprovata esperienza e adeguate competenze scientifiche.
15.2 I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo all’inizio del proprio mandato. La carica ha la durata di due anni ed è rinnovabile. I componenti del Comitato Scientifico prestano le proprie attività in favore dell’Associazione a titolo gratuito.
15.3 Il Comitato Tecnico Scientifico:

  • effettua la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte, nonché della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
  • predispone linee di indirizzo scientifico dell’Associazione ed elabora linee guida nel campo della Chirurgia Senologica allo scopo di standardizzare e ottimizzare l’utilizzo delle risorse diagnostiche e terapeutiche, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l’approvazione;
  • esprime pareri su quanto richiesto dal Consiglio Direttivo tra cui, in via esemplificativa, progetti di formazione e di aggiornamento;
  • può avvalersi, in audizione su tematiche specifiche, del contributo tecnico-scientifico di Soci (a titolo gratuito);
  • può regolamentare la propria attività su quanto non disciplinato dal presente articolo;
  • relaziona annualmente al Consiglio Direttivo.

Art. 16 – REVISORE DEI CONTI
16.1 Il Revisore dei Conti esercita il controllo contabile dell’Associazione.
16.2 È nominato dall’Assemblea dei Soci, tra i professionisti iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti; risulta nominato il professionista che consegue il maggior numero dei voti. Il Revisore dei Conti resta comunque in carica fino all’approvazione del Bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto; non può essere un Socio; ha diritto alla remunerazione delle proprie prestazioni.
16.3 Il Revisore:

controlla la regolare tenuta dei libri contabili;

redige la relazione scritta sul Bilancio consuntivo elaborato dal Consiglio Direttivo e la presenta, unitamente a quest’ultimo, all’Assemblea dei Soci;

esamina il Bilancio Preventivo ed esprime parere tecnico di congruità al Consiglio Direttivo;

ha accesso in ogni momento agli atti amministrativi, ai documenti contabili, ai Registri e ai Libri dell’Associazione, può chiedere chiarimenti nelle materie di sua competenza a qualsiasi organo associativo e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
17.1 Il Collegio dei Probiviri è l’Organo cui è demandata la tutela del rispetto delle norme di Statuto e di regolamento (ove esistenti). È suo compito quello di intervenire in caso di controversie interne all’Associazione o in occasione di fatti ed episodi che possono arrecare grave nocumento alla vita associativa o tali da offuscare il buon nome dell’Associazione.
17.2 Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea dei Soci, tra persone autorevoli per pregio e qualità morali, in numero variabile tra due e sette componenti; il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno un Presidente. I Probiviri durano in carica due anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Possono essere rieletti dall’Assemblea e svolgono la loro attività in favore dell’Associazione a titolo gratuito.
17.3 Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Collegio sono definitive e inoppugnabili.
17.4 L’Associazione o gli Associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto o del fatto che determina la controversia.
17.5 Il Collegio dei Probiviri:

  • valuta segnalazioni dei Soci su fatti di rilievo per il rispetto delle norme statutarie e per la tutela dell’immagine dell’Associazione;
  • dirime le controversie tra i Soci, fra questi e gli organi associativi e tra gli organi associativi e ogni altra controversia possa insorgere nell’ambito dello svolgimento dell’attività associativa;
  • si pronuncia, su ricorso dell’interessato, sulle domande di ammissione respinte dal Consiglio Direttivo, sulle esclusioni dei Soci e sulle decadenze degli organi associativi;
  • può regolamentare la propria attività e l’esercizio delle proprie funzioni spettanti, per quanto non disciplinato dal presente articolo.

18. – ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCI – LIBRI ASSOCIATIVI
18.1 L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva il Bilancio di previsione per l’esercizio in corso e il rendiconto patrimoniale e finanziario dell’esercizio chiuso (Bilancio consuntivo), da sottoporre all’Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione entro il 30 aprile. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del Bilancio avverrà entro il 30 giugno.
18.2 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali residui attivi di gestione risultanti dal Bilancio consuntivo saranno accantonati a patrimonio e saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
18.3 Tutti i Bilanci preventivi e consuntivi debbono essere pubblicati on line sul sito ufficiale dell’Associazione, unitamente agli eventuali incarichi retribuiti, e sono quindi sempre a disposizione dei Soci e delle Istituzioni.
18.4 L’Associazione deve tenere:
1. il Registro degli Associati;
2. il Libro delle adunanze e delle delibere dell’Assemblea dei Soci;
3. il Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo;
4. il Libro delle adunanze e delle delibere del Comitato Tecnico Scientifico;
5. il Libro delle adunanze e delle delibere del Collegio dei Probiviri.
I Libri di cui ai punti 1, 2 e 3 sono tenuti dal Consiglio Direttivo, i Libri di cui ai punti 4 e 5 sono tenuti dagli organi a cui essi si riferiscono.

Art. 19 – CESSAZIONE E DECADENZE
19.1 Ciascun Consigliere, incluso il Presidente, cessa dalla propria funzione per: (a) dimissioni; (b) decadenza per intervenuto conflitto di interessi deliberata dal Consiglio Direttivo; (c) revoca dell’incarico deliberata dall’Assemblea dei Soci.
19.2. Il Consiglio Direttivo nel suo complesso cessa dalla propria funzione per: (a) contestuale cessazione della maggioranza dei suoi membri; (b) revoca dell’incarico deliberata dall’Assemblea dei Soci; (c) mancata approvazione del Bilancio consuntivo.
19.3 La decadenza del Consiglio Direttivo comporta la contestuale decadenza del Segretario, del Tesoriere, del Comitato Tecnico Scientifico e del Collegio dei Probiviri.

Art. 20 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
20.1 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria, con le maggioranze determinate nel paragrafo 11.7 che precede. L’Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.
20.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i Soci, ma sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge tempo per tempo applicabile, ad altre associazioni o enti – individuati dall’Assemblea contestualmente alla delibera di scioglimento – che perseguano finalità analoghe a quelle dell’Associazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale di cui all’art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Gli atti di devoluzione in violazione di quanto qui disciplinato saranno nulli.

Art. 21 REGOLAMENTO – CLAUSOLA DI RINVIO
21.1 Le norme comportamentali e attuative dell’Associazione e dei suoi componenti possono essere disciplinate da appositi regolamenti interni, predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea dei Soci.
21.2 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia di Associazioni.