Art. 1
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
È costituita un’associazione culturale denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA SENOLOGI CHIRURGHI” o, in forma abbreviata, “A.N.I.S.C.”.
Art. 2
La sede dell’Associazione coincide pro-tempore con quella del Presidente in carica.
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.
Art. 3
La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 4
SCOPI – ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ED ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE
L’Associazione è libera, apartitica, aconfessionale, senza scopi di lucro, non può distribuire utili né direttamente né indirettamente, e non riconosce retribuzioni per le cariche sociali per le quali sono previsti l’esclusivo titolo gratuito e la dichiarazione e regolazione di eventuali conflitti di interesse da parte degli organi rappresentativi, che non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alle attività dell’Associazione stessa.
Essa si ispira ai principi della mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
L’associazione ha lo scopo di perseguire, nell’ambito della senologia, finalità per la tutela dei diritti civili nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria e dell’assistenza sanitaria dei soggetti disagiati, in particolare promuovendo:
Nel perseguimento delle proprie finalità, l’associazione svolge le seguenti principali attività istituzionali:
Nel perseguimento delle proprie finalità, l’associazione potrà, tra l’altro:
L’Associazione può svolgere altre attività, anche diverse da quelle indicate, solo ed esclusivamente se necessarie per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di formazione continua, in totale autonomia amministrativa e gestionale dell’Associazione e dei suoi rappresentati legali e non legali; è escluso l’esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, ad eccezione di attività svolte nel programma di formazione continua in medicina (ECM). E’ ammesso il supporto anche economico gratuito a favore dell’Associazione da parte di Strutture, Enti, Fondazioni, altre Associazioni e sono ammessi contributi gratuiti di Soci o Enti pubblici o privati o industrie farmaceutiche, elettromedicali e di dispositivi medico-chirurgici, in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per l’ECM e dalle normative vigenti.
L’Associazione non ha tra le finalita’ istituzionali la tutela sindacale degli associati e, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attivita’ sindacale.
L’Associazione avrà cura e responsabilità di pubblicare sul proprio sito web istituzionale, aggiornato
costantemente:
Art. 5
SOCI
L’associazione si compone di un numero illimitato di associati. L’iscrizione all’Associazione è aperta a tutti coloro che svolgano attività senologica chirurgica negli Istituti Universitari e negli Ospedali nazionali. Possono quindi essere associati ordinari tutti coloro, persone fisiche e giuridiche ed enti pubblici e privati, che si occupino di quanto costituisce oggetto e scopo dell’associazione, la cui domanda di adesione sia stata accettata dal consiglio direttivo, in particolare coloro che svolgono una regolare attività senologica chirurgica negli Istituti Universitari e negli Ospedali nazionali.
Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili: la sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul fondo comune dell’Associazione.
Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione e per la nomina degli organi associativi e per ogni altra materia riservata dal presente statuto all’Assemblea: ha inoltre diritto di essere eletto alle cariche sociali.
L’associato ordinario che porti la sua residenza fuori dall’Italia mantiene la qualifica di associato.
Sono associati fondatori dell’associazione tutti coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione del presente statuto.
Possono essere nominati associati aggregati i cultori di altre discipline mediche che si interessino di Senologia, che siano proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dalla maggioranza dell’ Assemblea.
Possono essere nominati associati corrispondenti, nazionali o stranieri, chirurghi non residenti in Italia che siano proposti dal Consiglio direttivo e approvati dalla maggioranza dell’Assemblea.
Il consiglio direttivo può accogliere anche l’adesione di associati sostenitori che forniscono un sostegno economico alle attività dell’associazione, nonché nominare soci onorari persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’associazione o abbiano particolari benemerenze, in particolare possono essere nominati associati onorari chirurghi eminenti, proposti dal Comitato Direttivo e approvati dalla maggioranza dell’Assemblea.
Gli associati ordinari e fondatori hanno il diritto di voto e possono rivestire cariche associative.
Usufruiscono di tutti i servizi dell’associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell’associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri dell’associazione.
Gli associati partecipano alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell’ente e favorendone lo sviluppo e la crescita.
Se in regola con la quota associativa, concorrono alla gestione dell’ente direttamente, rivestendo le cariche associative ,o indirettamente, partecipando all’elezione delle cariche associative. Hanno il dovere di rispettare le norme del presente statuto e di osservare un comportamento conforme alle finalità dell’ente. Devono svolgere le attività preventivamente concordate e finalizzate all’attuazione di un particolare programma.
Tutte le attività prestate dagli associati sono prevalentemente gratuite.
Art. 6
AMMISSIONE ESCLUSIONE E RECESSO
L’ammissione del nuovo associato è disposta dal consiglio direttivo alla unanimità, a seguito di domanda scritta presentata dall’interessato e dietro pagamento della quota associativa all’atto dell’ammissione nell’importo e con le modalità fissate annualmente dal consiglio direttivo. Avverso il diniego motivato di iscrizione all’ente espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al collegio dei probiviri, la cui decisione non può essere impugnata.
La qualità di socio si perde per esclusione e recesso. L’ associato non in regola nel pagamento di almeno due annualità associative, salvo giustificato motivo, può essere escluso dall’ente. Può altresì essere escluso dall’ente l’associato che, per il suo comportamento, si renda indegno di far parte dell’ente o allorché si manifesti un conflitto di interessi con gli scopi associativi, condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con altri componenti l’Associazione.
L’esclusione dell’associato è deliberata dal consiglio direttivo, che provvede a darne comunicazione all’interessato, ogni associato può ricorrere contro il provvedimento al collegio dei probiviri.
Ogni associato può recedere dall’ente, in qualunque momento e senza oneri, fermo restando in ogni caso quanto previsto dal presente statuto ed in particolare l’espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell’ente.
In nessun caso, l’associato che recede non ha diritto alla restituzione della quota associativa né ha alcun diritto sul fondo comune dell’associazione. Gli associati non possono entrare a far parte di altri Enti o di altri sodalizi che siano dichiarati in contrasto con i fini dell’associazione. L’ associato deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili, con l’affidamento che l’Ente deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all’attività sociale ed ai conseguimento degli scopi sociali. Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che, nell’ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell’Associazione.
Art. 7
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Fondo comune dell’Associazione è variabile e formato:
Art. 8
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione:
Art. 9
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’assemblea è il massimo organo deliberante.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo su deliberazione del Consiglio stesso.
La convocazione avviene a cura del Presidente senza obblighi di forma purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso. In casi di urgenza l’Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati sette giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione dovrà contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. E’ costituita da tutti gli associati che, in regola con la iscrizione e il pagamento della quota associativa, risultano iscritti nell’apposito registro. Ogni associato in regola con la iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta non più di un altro associato.
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Atto obbligano tutti gli associati.
In ogni caso non possono essere apportate modifiche statutarie che portino a snaturare la connotazione tipica dell’ Ente, venendo a stravolgere le finalità sostanziali dello stesso.
L’assemblea rappresenta uno dei momenti fondamentali della partecipazione dell’ associato alla vita associativa ed in particolare all’organizzazione e alla programmazione della attività associativa, nonché momento di confronto in cui il singolo associato può presentare le proprie osservazioni e le proprie idee agli altri associati. L’assemblea è ordinaria e straordinaria
L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del conto economico e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell’avviso di convocazione. L’assemblea ha i seguenti compiti:
Art. 10
Gli associati decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente atto costitutivo.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Per la modifica dello statuto è necessario l’intervento ed il voto favorevole di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione e sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero.
Per lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
L’Assemblea è Presieduta dal Presidente in carica, in sua mancanza, da altra persona designata dall’Assemblea stessa.
Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.
L’elezione dei componenti di tutti gli organi dell’Associazione dovranno avvenire a scrutinio segreto.
Art. 11
CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da sette a undici membri di cui uno con funzioni di Presidente eletti dall’assemblea fra i propri soci fra i quali i soci fondatori.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire Uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni, modifica e chiusura di sedi secondarie.
Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente al proprio interno e può nominare uno o più Vice Presidenti.
Il Consiglio Direttivo delibera la quota di iscrizione e la quota associativa annuale dovuta da ogni associato e svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall’Assemblea.
Il Consiglio, inoltre:
Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Tesoriere ed un Segretario, determinandone funzioni, natura e durata dell’ incarico. Il Consiglio Direttivo può delegare con propria deliberazione parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente della Associazione.
Del Consiglio fanno parte Soci fondatori e Soci ordinari in numero variabile determinato dall’Assemblea, un rappresentante degli specializzandi e, di diritto, il Presidente uscente.
I consiglieri durano in carica due anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Possono essere rieletti dall’assemblea dei soci e svolgono la loro attività in misura prevalentemente gratuita.
Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione con la cooptazione di un altro membro, che resterà in carica sino alla successiva Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l’opportunità, ovvero su richiesta di tre membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio decadono dalla carica.
In caso di dimissioni, morte e decadenza di uno dei consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima riunione dell’assemblea.
Art. 12
PRESIDENTE
II Presidente dell’Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionate dell’Associazione.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e può essere rieletto per non più di un altro mandato consecutivo.
Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Egli cura il funzionamento amministrativo dell’Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli del Consiglio.
La rappresentanza dell’ Ente e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio Direttivo e ai singoli consiglieri delegati, se nominati. La rappresentanza dell’Ente spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina.
Art. 13
VICE PRESIDENTE – SEGRETARIO – TESORIERE
Il Vice Presidente, agisce in stretta collaborazione con il presidente e sostituisce quest’ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.
Il Segretario cura il disbrigo della corrispondenza, la pubblicazione degli atti dell’Associazione e l’esecuzione di ogni altro incarico contemplato nello Statuto, coordina l’attività organizzativa dell’associazione, effettua i pagamenti su disposizione del presidente, cura la tenuta del libro degli associati, la stesura dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo in apposito libro.
Il Tesoriere, se nominato, prepara alla fine di ogni anno una relazione dettagliata sulla gestione del Fondo comune che dovrà essere sottoposta all’Assemblea; allo stesso è affidata la tenuta degli atti e dei libri sociali, dei libri contabili, fatture, estratti bancari e tutto quanto attiene alla parte contabile.
Art. 14
PROBIVIRI – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Il collegio dei probiviri è eletto dall’assemblea degli associati tra persone autorevoli per pregio e qualità morali. Il suo compito è quello di intervenire in caso di controversie interne all’associazione o in occasione di fatti ed episodi che possono arrecare grave nocumento alla vita associativa o tali da offuscare il buon nome dell’associazione.
L’ associazione o gli associati possono proporre ricorso al collegio del probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’ atto che determina la controversia.
Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da tre membri di comprovata esperienza e adeguate competenze scientifiche. I tre membri del CTS sono individuati dal Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo all’inizio del proprio mandato. La carica ha durata triennale. Il CTS verifica e controlla la qualità, le attività svolte e la produzione tecnico-scientifica. Il CTS svolge la sua attività secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
Art. 15
REVISORE DEI CONTI
L’Assemblea nomina, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione, un Revisore dei Conti, che resta in carica tre esercizi. Il Revisore dei Conti resta comunque in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.
Il Revisore dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell’Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell’esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 16
ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha inizio il dì 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro il mese di dicembre il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio economico di previsione per l’esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) marzo successivo il conto economico per l’esercizio decorso, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 30 (trenta) aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del conto economico avverrà entro il 30 (trenta) giugno. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Tutti i bilanci consuntivi e preventivi debbono essere pubblicati on line sul sito ufficiale dell’Associazione, unitamente agli eventuali e degli incarichi retribuiti, e sono quindi sempre a disposizione dei Soci e delle Istituzioni.
Art. 17
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER VIA TELEMATICA
Il Consiglio direttivo può riunirsi anche per via telematica tramite video o audio conferenze. Le decisioni intraprese in tali riunioni telematiche avranno lo stesso valore di quelle prese nelle tradizionali riunioni assembleari con a partecipazione diretta dei Consiglieri.
Art. 18
SCIOGLIMENTO
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri enti che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 (tre) comma 190 (centonovanta) della legge 23 (ventitré) dicembre 1996 (millenovecentonovantasei) n. 662 (seicentosessantadue) salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 19
REGOLAMENTO – CLAUSOLA DI RINVIO
Le norme comportamentali ed attuative dell’Associazione e dei suoi componenti sono disciplinate da un apposito Regolamento interno, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’assemblea, che potrà essere modificato con le medesime maggioranze previste per le modifiche statutarie.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice. Civile e le norme di legge vigenti in materia.
F.TO: MARIO TAFFURELLI
F.TO: CARLO VICO NOTAIO